La Procura per i minorenni è un Ufficio giudiziario specializzato, istituito - presso ogni Tribunale per i minorenni - per la protezione dei minori e la tutela dei loro diritti.
Competenza in materia civile
L’attribuzione dei poteri straordinari del pubblico ministero, in materia civile, derivano dalla sua posizione particolare, finalizzata a curare l’osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, nonché a “vegliare” a tutela dei diritti degli incapaci.
La Procura per i minorenni riceve tutte le segnalazioni di situazioni di rischio o pregiudizio per soggetti minori, da parte delle varie forze di polizia giudiziaria e da parte dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T., ecc.).
Ricevuta la segnalazione, il pubblico ministero dispone un’ indagine sulla condizione socio-esistenziale del minore interessato, e, all’esito, ove ne ravvisi la necessità, avvia un procedimento civile a tutela dello stesso. Propone quindi ricorso al Tribunale per i minorenni, chiedendo l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale o finalizzati ad accertare lo stato di abbandono del minore, con eventuale inserimento in una famiglia diversa da quella d'origine.
Il pubblico ministero, oltre a promuovere l'azione civile nell’interesse del minore, esercita anche una funzione di controllo sull'operato del giudice, attraverso la partecipazione alle udienze civili, l'apposizione di visti sui provvedimenti, la proposizione di eventuali reclami contro i decreti del Tribunale per i minorenni.
A ciò va aggiunto che la legge 64/94 - di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio - ha conferito alla Procura per i minorenni, tra l’altro, il compito di proporre ricorso qualora il minore non venga ricondotto, da parte di chi ha l’obbligo giuridico di farlo, nel suo Paese di residenza abituale.
Il Procuratore della Repubblica, o il pubblico ministero da egli delegato, procede inoltre alle ispezioni nelle comunità che ospitano i minori, al fine di monitorare le motivazioni e la durata dell’istituzionalizzazione di questi ultimi, nonché i loro rapporti con le rispettive famiglie d'origine. Ciò al fine di stimolare gli opportuni provvedimenti a loro tutela ed eventualmente proporre l'apertura di un procedimento per la verifica dello stato di adottabilità.
Vi sono poi altre competenze della Procura per i minorenni specificamente previste dalla legge, quali il ricorso previsto dagli articoli 25 e 25bis del R.D.L. 1404/34 (richiesta di apertura di procedimento amministrativo e rieducativo a favore dei minori che presentano “irregolarità della condotta o del carattere” ovvero che siano vittime della prostituzione o di reati sessuali), o ancora il ricorso per la pronuncia di interdizione durante l’ultimo anno della minore età.