Cass Sez. 5a, Sentenza n. 24004 del 29/04/2010 Ud. (dep. 23/06/2010)
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - Capacità di intendere e di volere - Accertamento - Perizia - Necessità - Esclusione.
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalità e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata.
Sez. 5, Sentenza n. 24004 del 2010 -
Udienza pubblica del 29/04/2010 SENTENZA N. 1098 REGISTRO GENERALE N.44678/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere –
Dott. SCALERA Vito - Consigliere –
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.A. ALIAS N. IL (omissis);
avverso la sentenza n. 47/2009 Corte App.Sez.Minorenni di Genova, del 04/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
ROTELLA Mario;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO
1 - La Corte di Genova, Sezione Minori, ha confermato la condanna a mesi 4 di reclusione con generiche, inflitta ad M.I. dal Tribunale per furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 4 (sottrazione di un portafogli con destrezza). Ed ha respinto sia la richiesta di assoluzione per mancanza di imputabilità, sia ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., sia questioni in punto di pena (entità, sostituzione, benefici).
Il difensore ha proposto ricorso per 1) violazione art. 98 c.p. vizio di motivazione sotto tutti profili dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e; 2) idem circa l'art. 62 bis c.p., 3) idem, circa l'art. 163 c.p.; 4) idem, circa il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 30.
2 - Il 1° motivo è infondato.
Il ricorso fa riferimento a sentenza (Cass. n. 10234/88), che sottolinea la necessità di analisi sotto vari aspetti fisico, psichico, morale ed ambientale, oltre che al comportamento processuale, se del caso con una indagine tecnica. Ma la sentenza non esclude affatto che il giudice possa "supplirvi con la diretta osservazione della personalità del minore e con lo studio del suo comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto anche conto della natura dello stesso fatto reato e della gestione della difesa attuata personalmente dal minore nel corso del processo" (CED rv. 179473).
La ragione evidente è che non esiste alcun vincolo del giudice a qualsivoglia accertamento tecnico. La perizia inoltre offre prova neutra, cioè fornisce solo il metro per l'intelligenza compiuta dei dati da valutare. Ne segue che in sede di legittimità può porsi in discussione solo la riconoscibilità del criterio valutativo adottato in concreto.
E nella specie la valutazione risulta compiuta e logica, perché ancorata a sintomi di specifica capacità del minore di comprendere "l'antigiuridicità" di quanto contestato, cioè il disvalore sociale del fatto, anche con riferimento a precedenti condotte. Oltre è merito.
Ed i motivi successivi sfociano ineluttabilmente nel merito, perché suggeriscono indici di valutazione alternativa, inibita in sede di legittimità (nel 2 motivo: il buon comportamento processuale; nel motivo 3: il suggerimento di elementi casisticamente riconosciuti in taluna sentenza, ma non perciò vincolanti per la concessione della sospensione condizionale, negata nella specie per predenti numerosi e specifici, intesi significativi della personalità; nel motivo 4: il parere del difensore ricorrente al fine di emenda).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010.