Cassazione Sez. 1a, Ordinanza n. 7941 del 31/03/2010 est. Felicetti
DICHIARAZIONE di ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Pendenza - Nomina del tutore - Competenza - Tribunale per i minorenni - Fattispecie.
In tema di adozione, ai sensi dell'art.10, comma terzo, della legge 4 maggio 1983, n.184, avvenuta l'apertura del procedimento relativo all'accertamento dello stato di adottabilità, la competenza ad adottare, ove ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di nomina, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, del tutore al minore spetta al tribunale per i minorenni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice tutelare, avente ad oggetto la nomina del tutore ad un minore, risultando già pendente, al momento della sua emanazione, il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità).
Sez. 1, Ordinanza n. 7941 del 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHIRO’ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo;
ricorrenti –
contro
D.M.G., M.V.;
- intimati -
avverso l’ordinanza del Tribunale per I Minorenni di Palermo, depositata l’08/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: propone la fissazione del ricorso in Camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Palermo, con ordinanza depositata lì8 maggio 2009, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza nei confronti del giudice tutelare di quella città, in relazione al provvedimento, emesso in data 7 febbraio 2009 dal giudice tutelare, di nomina del tutore al minore M.L., nella persona di C.A., che con la medesima ordinanza veniva sospeso da detto ufficio;
che nell’ordinanza si espone che in relazione al minore risultava aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, per cui la nomina del tutore doveva ritenersi di competenza del tribunale per i minorenni e non del giudice tutelare e che, inoltre, non ne sussistevano le condizioni, non essendo stati i genitori del minore dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale;
considerato che dall’esame degli atti detto procedimento risultava effettivamente già pendente al momento del provvedimento del giudice tutelare e che il minore, al momento, era collocato presso una comunità, ma era stato disposto un progetto per il rientro nella famiglia naturale;
che a norma della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 3 avvenuta l’apertura del procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilità, al tribunale per i minorenni è attribuito il potere di disporre "ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore", compresa la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio, mentre allo
stesso tribunale, dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’art. 19 attribuisce il potere di nominare il tutore;
che pertanto, avvenuta - come nel caso di specie - l’apertura del procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilità, deve ritenersi che la competenza ad adottare, ove ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di nomina, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, del tutore al minore è di competenza del tribunale per i minorenni;
che il provvedimento del giudice tutelare va quindi cassato e va dichiarata la competenza del tribunale per i minorenni ;
che nulla va disposto in tema di spese.
P.Q.M.
LA CORTE di CASSAZIONE
pronunciando sull’istanza dichiara la competenza del tribunale per i minorenni e cassa il provvedimento del giudice tutelare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010