Cass Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 03/02/2011
FILIAZIONE NATURALE - COGNOME DEL FIGLIO - Riconoscimenti in sequenza - Criteri - Interesse del minore - Individuazione - Tendenziale prevalenza della prima attribuzione - Insussistenza - Attribuzione del solo cognome paterno - Giustificabilità per la maggiore plausibilità sociale - Fattispecie.
Cass Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 03/02/2011 (Rv. 617137)
Presidente: Estensore: Macioce L. (Rigetta, App. Palermo, 12/11/2009)
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità).
Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C. elett.te dom.ta in ROMA, via Claudio Monteverdi 18, presso l'avv. Sgarra Vito con l'avv. Pitucco Eduardo di Palermo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
M.M. , elett.te dom.to in Roma via San Tommaso d'Aquino 116 presso l'avv. Fiorelli Stefano con l'avv. Guccione Francesca di Palermo che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente -
avverso il decreto n. 381 cron. della Corte d'Appello di Palermo depositato 12.11.2009 il 6.4.2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.01.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
udito, per la ricorrente, l'Avv. Pitucco che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avv. Guccione che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sos. Proc. Gen. Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.12.2007 da una relazione tra C..C. e M.M. nacque F.A. che venne riconosciuto prima dalla madre, con la conseguente assunzione del cognome C. da parte del neonato, e quindi dal padre. Il M. con ricorso 10.11.2008 chiese al Tribunale per i Minorenni di Palermo di disporre la sostituzione del cognome C. con quello M. ma il T.M. adito, accogliendo la richiesta di mera addizione articolata dalla madre C.C. , con decreto 12.11.2009 dispose che il minore assumesse il cognome M. in aggiunta a quello materno. Il M. propose reclamo alla Corte di Appello di Palermo che, costituitasi la C. , con decreto 12.11.2009 ravvisò essere nell'interesse del minore assumere il solo cognome paterno non sussistendo la esigenza di continuità, allegata dalla reclamata, con il cognome dei due figli della C. avuti da precedente matrimonio (posto che i giovani avevano il diverso cognome di Ca. ).
Per la cassazione di tale decreto la C. ha proposto ricorso in data 7.12.2009 resistito da controricorso del M. in data 18.1.2010. Nel ricorso la C. prospetta la violazione dell'art. 262 c.c. perpetrata operando una sostituzione di cognome senza addurre alcuna ragione a sostegno del relativo interesse del minore. Il M. rileva la insindacabilità, alla luce della norma, della scelta del giudice del reclamo (che ha privilegiato la "normalità"). Entrambe le parti hanno depositato memorie, anche illustrate oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disatteso il rilievo, dispiegato dalla C. in memoria, di tardività del controricorso del M. : ed infatti, se il ricorso venne notificato ritualmente il 7.12.2009, il termine di giorni quaranta veniva a scadere il 16.1.2010 (rendendo quindi tardiva la notificazione richiesta il 18.1.2010), ma, come non constatato dalla C. , il giorno 16 gennaio 2010 era sabato sì che, in forza del disposto dell'art. 155 c.c., comma 4 introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. F la notifica effettuata il successivo lunedì 18 Gennaio devesi ritenere affatto tempestiva. Venendo all'esame del ricorso ritiene il Collegio che esso non meriti condivisione. La Corte di merito, se pur con sintetica motivazione, ha infatti fatto ragionevole applicazione dell'indirizzo di questa Corte per il quale il giudice chiamato a decidere sulle ipotesi alternative di attribuzione di cui all'art. 262 c.c., commi 2 e 3 deve adottare la sua decisione fondandola esclusivamente sull'interesse del minore e quindi prescindendo da alcuna "automaticità" tra la quale può essere annoverato un inesistente favor per il patronimico (Cass. n. 12670 e n. 23635 del 2009). La Corte di merito, infatti, ha escluso l'ipotesi (accreditata dalla madre) di assegnare il doppio cognome ed ha optato per la sostituzione del patronimico al primo cognome attribuito (quello di C. ), da un canto valutando la tenera età del minore (nato il (omesso) ) e la correlata inesistenza di una attitudine identificatrice del cognome in atto e, dall'altro canto, condividendo la opinione dell'appellante sulla implausibilità sociale del doppio cognome e sulla sua irrilevanza per rafforzare i legami con i fratelli (nati dalla C. ) posto che costoro recavano il (diverso) cognome paterno. Le censure appuntate in ricorso su tale completo e logico argomentare muovono dall'inesatta individuazione di una regola di tendenziale prevalenza della prima attribuzione (prior in tempore...), contraddetta dall'articolazione delle ipotesi di cui all'art. 262 c.c. e non condivisa da questa Corte (che per l'appunto individua il canone discretivo dell'interesse del minore, nell'ipotesi di riconoscimenti in sequenza). D'altro canto, le censure di vizio di motivazione si scontrano con la opzione della Corte di merito non già per il mero patronimico (criterio ormai estraneo ai valori fondanti la nostra società) ma per la maggior plausibilità sociale del (solo) cognome paterno, e cioè per un criterio certamente discutibile nel suo privilegiare la "normalità" (invocata dal M. con proposizione riportata in sentenza) ma altrettanto certamente non specificamente contestato in ricorso. Appare correlato alla natura della lite compensarne le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011