Cass Sez. 2a, Sentenza n. 6472 del 13/01/2011
PROCESSO PENALE - ASSISTENZA ALL'IMPUTATO - Decreto di citazione a giudizio - Omessa notifica ai genitori esercenti la potestà - Omesso avviso al responsabile dei servizi sociali - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Indeducibilità dopo pronunzia della sentenza di primo grado
Cass Sez. 2a, Sentenza n. 6472 del 13/01/2011 Ud. (dep. 22/02/2011 ) Rv. 249379
Presidente: Sirena PA. Estensore: Casucci G. Relatore: Casucci G. Imputato: I.. P.M. Volpe G. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App.Sez. Minorenni Napoli, 21 Gennaio 2010)
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l'omesso avviso al responsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile o rilevabile dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.
Cass Sez. 2a, Sentenza n. 6472 del 2011 –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere
Dott. GALLO Domenico - Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) I.F. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 200/2009 Corte App.Sez.Minorenni di Napoli, del 21/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 13/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 gennaio 2010, la Corte d'Appello di Napoli, sezione per i Minorenni, confermava la sentenza del Tribunale per i Minorenni in sede, appellata da I.F. , con la quale questi era stato dichiarato colpevole di concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di M.G. e condannato, con la diminuente della minore età equivalente alle aggravati e la continuazione, alla pena di tre anni di reclusione e Euro seicento di multa, calcolata la riduzione per il rito abbreviato.
La Corte territoriale, ritenuta corretta la qualificazione giuridica, escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso "l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 7 e 12 per non essere stato il decreto di citazione notificato ai genitori esercenti la potestà e al Servizio Sociale; - violazione dell'art. 98 c.p. per omessa motivazione in ordine alla capacità di intendere e di volere del minore; - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché l'omessa notificazione del decreto di citazione ai genitori esercenti la potestà e l'omesso avviso al responsabile dei Servizi Sociali, attengono alla violazione delle regole dettate al fine di assicurare l'assistenza nei confronti dell'imputato minorenne. Si verte cioè l'ipotesi di nullità disciplinata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), nullità di ordine generale che, a norma dell'art. 180 c.p.p., non può essere più dedotta o rilevata dopo la deliberazione della sentenza.(cfr. Cass. Sez. 2, 28.10.1983 n. 11248). 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono ugualmente inammissibili, perché le relative questioni (capacità del minore e sua responsabilità) non erano state oggetto di appello. A norma dell'art. 597 c.p.p. "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi". Tale regola, che limita i poteri di cognizione a quanto devoluto con l'appello, è stata rispettata dalla Corte distrettuale per i minorenni, che, essendo stata investita solo delle questioni attinenti alla qualificazione giuridica (in tesi difensiva furto con strappo anziché rapina) e al riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno, in ordine a tali punti ha fornito esaustiva risposta.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011