Sorveglianza

Cass Sez. 1a, Sentenza n. 2681 del 13/10/2010

SORVEGLIANZA - LIBERAZIONE ANTICIPATA - reati commessi da minorenne e da maggiorenne - comptenza- tribunale ordinario

Cass Sez. 1a, Sentenza n. 2681 del 13/10/2010 Cc. (dep. 26/01/2011 ) Rv. 249550

Presidente: Silvestri G. Estensore: Rombola' M. Relatore: Rombola' M. Imputato: Confl. comp. in proc. G.. P.M. Delehaye E. (Conf.)

 

Spetta al magistrato di sorveglianza ordinario, e non al magistrato di sorveglianza per i minorenni, la competenza a decidere sull'istanza di liberazione anticipata proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

SENTENZA

 

Sul conflitto di competenza sollevato da:

1) TRIBUNALE SORV. MINORENNI CALTANISSETTA - CONFLITTO;

1) UFFICIO SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA;

avverso l'ordinanza n. 8/2010 TRIB. SORV. MINORI di CALTANISSETTA, del 07/05/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;

sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi la competenza dell'ufficio di sorveglianza ordinario di Caltanissetta.

 

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 3/5/10 il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, ritenuto che la competenza a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata proposta il 20/4/10 da G.C. fosse del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 3, dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva gli atti al detto giudice.

Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ufficio del Magistrato di sorveglianza, visto il detto provvedimento, con ordinanza 7/5/10 sollevava conflitto di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.

Rilevava infatti che, in forza del provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 12/11/09, il G. doveva espiare pena sia per delitti commessi in età minore che per delitti commessi in età maggiore e ricordava come in simili casi la giurisprudenza di legittimità (citava Cass., 1^ sent. n. 461 del 4/2/93, oltre che Cass., n. 1070/80 e n. 282/99) attribuisse la competenza al Tribunale di sorveglianza (ordinario).

All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi la competenza dell'Ufficio di sorveglianza (ordinario) di Caltanissetta.

La competenza è dell'Ufficio di sorveglianza ordinario di Caltanissetta. Puntuale la massima riportata dal giudice che ha sollevato il conflitto (Cass., sez. 1^, sent. n. 461 del 4/2/93, rv. 193309, proc. Campochiaro). Allo stesso modo (anch'essa citata) Cass., sez. 1^, sent. n. 282 del 12/1/99, rv. 212669, proc. Serra (non esiste in proposito alcuna perpetuano iurisdictionis). A completamento, anche se più remota, si può pure citare Cass., sez. 1^, sent. n. 2736 del 24/10/79, dep. 10/1/80, rv. 143913, proc. Bonura: "Qualora si tratti di decidere sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (affidamento al servizio sociale, semiliberta, riduzione di pena) rispetto ad una pena cumulata ai sensi dell'art. 582 c.p.p., (1931), la competenza spetta alla sezione di sorveglianza, e non al tribunale per i minorenni, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 79, modificato dalla L. n. 1 del 1977, art. 12, anche se una o più delle pene concorrenti cumulate siano state inflitte dal tribunale per i minorenni, purché almeno una delle dette pene non sia stata irrogata dal giudice specializzato". È il caso in esame (sent. 11/3/08 Gip Trib. Napoli, irr. il 12/11/08) e di conseguenza va disposto.

 

P.Q.M.

 

dichiara la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza ordinario di Caltanissetta, cui dispone trasmettersi gli atti.

 

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.

 

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011