Contatti per invio segnalazioni civili: P.E.C.: [email protected]
Essendo un giudice terzo e imparziale, il Tribunale per i minorenni procede di norma soltanto quando una parte pubblica (Pubblico Ministero) o privata (genitore o parente) propone un ricorso.
I servizi sociali non possono assumere la qualità di parte processuale, quindi non hanno un potere di ricorso. Essi possono provocare l'iniziativa del P.M. con una segnalazione: hanno, infatti, la facoltà, e in qualche caso l'obbligo, di segnalare all'autorità giudiziaria minorile le situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità genitoriale è male esercitata e, per effetto di ciò, il minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato, situazioni che possono comportare un provvedimento giudiziario nei confronti dei genitori.
Chi può fare le segnalazioni
Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Ciò può avvenire anche attraverso il NUMERO VERDE 800-250411, attivo presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Taranto.
Questo potere generale di segnalazione è poi attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.
Fra queste fonti di segnalazione, i servizi sociali costituiscono un soggetto particolarmente qualificato, perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.
È noto come i servizi sociali abbiano, tra le proprie funzioni istituzionali, quella di attivarsi autonomamente, senza dover necessariamente chiedere indicazioni e/o prescrizioni all’autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale. In tali casi, il servizio deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi, in concreto, : formulazione di una diagnosi, approntamento di un progetto di intervento e trattamento a favore del minore e del nucleo familiare.
Chiaramente, per fare ciò, il servizio deve ricercare il consenso dei genitori e del minore, la loro reale adesione al progetto formulato e prospettato. Ove tale consenso e tale adesione non vi siano, o non siano effettivi, entra in gioco la competenza del giudice minorile, che può intervenire a limitare o comprimere la potestà genitoriale, così permettendo la realizzazione degli interventi necessari.
Ora, va da sé che il servizio si rivolgerà all’autorità giudiziaria minorile soltanto nei casi in cui, presa conoscenza del caso, e formulato un progetto di intervento, non abbia trovato la necessaria adesione dei genitori; ovvero, non sia riuscito nemmeno a formulare proposte di intervento, a causa degli ostacoli frapposti dal nucleo familiare, o ad effettuare gli accertamenti propedeutici. In questi casi, infatti, l’unica possibilità di intervento passa attraverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni, che autorizzi il servizio ad intervenire pur in assenza di consenso.
A seguito della legge n. 149 del 2001, è cambiata l’impostazione di lavoro dei servizi, il cui referente immediato ed iniziale è proprio il Pubblico Ministero minorile, destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti i minorenni.
Lo strumento della segnalazione diventa così il momento fondamentale della tutela dei diritti dei minori.